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Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue: Art. 8. - Al numero 1) i commi a) e b) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;

  • b)quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844". Art. 10. - Sono aggiunti i seguenti commi: "Le promozioni di cui ai commi precedenti sono coriferite a ruolo aperto. Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio". Art. 11. - Il punto 5) e' modificato come segue: "quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio". E' inoltre aggiunto il seguente punto: "6) quelle a capo tecnico principale di la classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio". Art. 12. - E' aggiunto il seguente comma: "3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio". Art. 13, lettera A) punto 2). - E' modificato come segue: "quelle ad agente di custodia di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di la classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio". Inoltre e' aggiunto il seguente punto: "3) quelle ad agente di custodia di la classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2ª classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio". Art. 16. - E' aggiunto il seguente comma: "Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso".

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art2 · fonte del testo