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[1]Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' inquadrato nelle categorie di cui alla tabella C annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione: Capi operai Categoria capi operai 1ª categoria (operai spe- Categoria operai specializ- cializzati) zati 2ª categoria (operai quali- Categoria operai qualificati ficati) e primi verificatori 3ª categoria- (operai comu- Categoria operai comuni ni e operai di controllo) di 1ª classe e verificato- ri 5ª categoria (operaie ad- Categoria operai comuni. dette alla lavorazione del tabacco e all'impac chettamento del sale)

[2]Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art21 · fonte del testo