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[1]Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' inquadrato nelle categorie di cui alla tabella C annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione: Capi operai Categoria capi operai 1ª categoria (operai spe- Categoria operai specializ- cializzati) zati 2ª categoria (operai quali- Categoria operai qualificati ficati) e primi verificatori 3ª categoria- (operai comu- Categoria operai comuni ni e operai di controllo) di 1ª classe e verificato- ri 5ª categoria (operaie ad- Categoria operai comuni. dette alla lavorazione del tabacco e all'impac chettamento del sale)
[2]Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
