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Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianita' per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'articolo 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito dell'anzianita', per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'articolo 10 del predetto regolamento.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
