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Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto, anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Coloro che non presenteranno domanda ai sensi del precedente comma, saranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca coltivazioni rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
