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Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualita' di operai stagionali. Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
