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Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue: Art. 20. - I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: "I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. I consiglieri tecnici di 1ª classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianita', lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento". Art. 21. - Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali. Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati. Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali". Art. 22. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica, contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio. I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza". Art. 23. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incarichi di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza. I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione". Art. 24. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I capi tecnici principali di 1ª classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1ª classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino". Art. 25. - E' sostituito dal seguente: "Personale di computisteria e di contabilita'. - Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilita' della carriera esecutiva e' adibito a lavori di computisteria, contabilita' e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici". Art. 26. - Il primo comma e' modificato come segue "Gli agenti di custodia di 1ª e 2ª classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore".
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
