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Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano ad personam, tale qualifica e, quando hanno maturato in essa, almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo. Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo. Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2ª classe gia' indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art5 · fonte del testo