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Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe e' ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art6 · fonte del testo