Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dallo articolo 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe e' ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
