Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita.
Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010
