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Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita.

Testo in vigore dal 17 aprile 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-03-28;143~art7 · fonte del testo