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[1]Sono convertiti in legge i Regi decreti 22 settembre e 17 dicembre 1905, nn. 506 e 633, coi quali fu sospesa, nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto compresi nell'annesso elenco, la riscossione della 5ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici, della 5ª rata della ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, e i Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio del 1906, nn. 69, 70 e 71, con cui si includono nuovi Comuni nell'elenco dei danneggiati e la sospensione viene estesa alla 1ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritti nel ruolo del 1906, tanto per la parte erariale quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, confermando le altre disposizioni contenute nei detti decreti, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente legge.
[2]La sospensione e' estesa, nei Comuni sopraddetti, anche alle rate successive della imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1906.
[3]Le rate d'imposte fondiarie e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in quarantotto rate uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914.
[4]La quinta e sesta rata d'imposta di ricchezza mobile inscritte nei ruoli del 1905 e sospese, verranno ripartite e pagate insieme alle sei rate che andranno a scadere nel 1907.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
