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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1°, purche' ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

[2]Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sara' iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

[3]Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, ne' il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art12 · fonte del testo

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