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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1°, purche' ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.
[2]Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sara' iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.
[3]Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, ne' il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
