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[1]Le province e i comuni, anche nello interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.
[2]Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualita', comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per meta' a carico dell'ente mutuatario e per meta' a carico dello Stato.
[3]L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potra' superare la somma di 5 milioni di lire.
[4]Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
