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[1]Alla sede dell'Istituto di credito agrario da istituirsi in Catanzaro sara' annessa una Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

[2]I mutui suddetti sono ammortizzabili in 30 anni. A pagamento delle annualita', comprensive degli interessi e dell'ammortamento, i mutuatari contribuiranno nella misura del 2.75 per cento sull'ammontare del capitale mutuato, rimanendo il resto a carico dell'Istituto sovventore.

[3]A rinfrancare l'Istituto della differenza, e garantirlo dalle possibili perdite, il tesoro gli versera' annualmente per 30 anni la somma di L. 1,000,000 da iscriversi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art17 · fonte del testo

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