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Le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito fondiario e gl'Istituti ordinari e cooperativi di credito potranno far mutui ai privati alle stesse condizioni e per l'oggetto indicato nell'art. 17 a mezzo della sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro, che rimborsera' la differenza delle annualita' in misura non superiore al 2.50 per cento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
