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[1]I mutui ipotecari saranno rimborsati col sistema delle semestralita' costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.
[2]Le rate semestrali saranno pagate il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno e per tutta la durata del mutuo.
[3]In caso di mancato pagamento delle rate decorrera' sulle stesse l'interesse di mora in una misura non superiore al 4 per cento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
