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[1]I mutui ipotecari saranno rimborsati col sistema delle semestralita' costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

[2]Le rate semestrali saranno pagate il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno e per tutta la durata del mutuo.

[3]In caso di mancato pagamento delle rate decorrera' sulle stesse l'interesse di mora in una misura non superiore al 4 per cento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art19 · fonte del testo

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