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[1]E' confermata la sospensione accordata ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali delle imposte coi Regi decreti sopra menzionati dell'obbligo di versare alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 e 1906 dei prestiti contratti dai Comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

[2]La detta sospensione e' estesa alle rate di sovrimposte sospese a termine dell'articolo precedente.

[3]Le quote di sovrimposte sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di Credito provinciale e comunale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non piu' di quarantotto rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art2 · fonte del testo

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