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[1]La somma consentita a mutuo dovra' dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni gia' eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in piu' rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edifizio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del due per cento.

[2]Quando sara' compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sara' aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

[3]Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in piu' rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 17, dovra' comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art20 · fonte del testo

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