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Gl'Istituti sovventori, i quali esercitano il Credito fondiario, hanno facolta' di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
