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[1]Le domande di mutui saranno trasmesse alla sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro e sottoposte al Consiglio d'amministrazione.
[2]Non saranno accordati mutui di favore se non a coloro che si obbligheranno di costruire o ricostruire le case danneggiate osservando le norme prescritte dal regolamento per la sicurezza e la stabilita' degli edifici.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
