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[1]Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non piu' tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

[2]Quando sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, la medesima dovra' effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art24 · fonte del testo

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