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[1]Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno priorita' sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovra' essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sara' risoluta secondo le norme stabilite dal regolamento.
[3]Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il credito ipotecario, adempiute le formalita' che saranno dal regolamento prescritte, avra' diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.
[4]Uguale diritto spettera' all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
