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[1]Il contributo dello Stato di che all'art. 17, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri Istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse sono esenti dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di cent. 10 per ogni titolo.

[2]Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

[3]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art26 · fonte del testo

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