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[1]Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, puo' ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove localita', ove saranno ricostruiti i centri abitati.
[2]Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprieta' di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.
[3]Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
