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[1]Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, puo' ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove localita', ove saranno ricostruiti i centri abitati.

[2]Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprieta' di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.

[3]Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art29 · fonte del testo

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