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[1]Nei comuni danneggiati e' concesso l'esonero della 5ª e 6ª rata d'imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1905, e delle rate successive iscritte nei ruoli del 1906 a tutti i contribuenti, il cui imponibile complessivo non supera le L. 5000.
[2]Il Tesoro rimborsera' alle provincie e ai comuni l'ammontare delle sovrimposte abbuonate.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
