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[1]Per provvedere alle opere pubbliche nelle provincie calabresi, relative alla viabilita' ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti e alle ferrovie complementari e' autorizzata, in aggiunta alle somme gia' assegnate da leggi preesistenti, la spesa straordinaria di L. 119,380,000, cosi' ripartita:
- a)lire 37,400,000 per completare le strade provinciali sovvenute, indicate nella tabella A-bis annessa alla presente legge, e contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333;
- b)lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nica' a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;
- c)lire 10,086,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie gia' iniziate sotto l'impero della legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed elencate nella tabella B;
- d)lire 3,557,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, specificati nella tabella C;
- e)lire 6,700,000, per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, ed elencate nella tabella D;
- f)lire 23,600,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua;
- g)lire 8,880,000 per l'esecuzione delle bonifiche indicate nella tabella E annessa alla presente legge;
- h)lire 6,700,000 per la costruzione delle opere marittime, specificate nell'allegata tabella F;
- i)lire 3,465,000 per lavori di consolidamento di frane che minacciano gli abitati iscritti nella tabella G; 5
- k)lire 12,000,000 per le ferrovie complementari indicate nell'art. 36.
[2]E' inoltre autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,000,000, per concedere sussidi ai comuni per fornirsi di acqua potabile.
[3]Gli stanziamenti relativi alle dette spese, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, vengono determinati pel periodo finanziario dal 1906-907 al 1923-24, in conformita' delle tabelle H ed I annesse alla presente legge.
[4]Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella detta tabella sara' annualmente ripartita in distinti capitoli fra le varie opere della stessa categoria, sieno esse autorizzate dalla presente legge o da leggi precedenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 445
5La L. 9 luglio 1908, n. 445 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "E' autorizzata la maggiore spesa di L. 2,100,000 in aumento alla somma di L. 3.465,000 concessa dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, per lavori di frane minaccianti gli abitati delle Calabrie".
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
