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[1]L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
[2]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sara' determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, per la Sardegna.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 30 giugno 2002
