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[1]La costruzione delle strade contemplate agli articoli 34 e 35 della presente legge e' fatta a cura dello Stato il quale provvedera' altresi' alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

[2]Nel bilancio dei lavori pubblici verra' annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

[3]Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; pero' la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avra' luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art32 · fonte del testo

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