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[1]La costruzione delle strade contemplate agli articoli 34 e 35 della presente legge e' fatta a cura dello Stato il quale provvedera' altresi' alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.
[2]Nel bilancio dei lavori pubblici verra' annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.
[3]Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; pero' la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avra' luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
