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La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie gia' iniziate, di cui nella tabella B della presente legge, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni o frazioni isolati, di cui nella tabella C, e quella per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, e' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
