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[1]L'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua delle Calabrie, comprese le opere di rimboschimento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, e' fatta a cura dello Stato.
[2]I progetti esecutivi di tali opere saranno approvati nei modi stabiliti all'art. 40, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.
[3]La spesa relativa viene ripartita in ragione di cinque sesti a carico dello Stato e di un sesto a carico della provincia o delle provincie interessate.
[4]Gli enti morali ed i privati, che ritrarranno vantaggi dai detti lavori saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.
[5]Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua eseguite in forza della presente legge saranno classificate in seconda categoria agli effetti delle vigenti leggi sulle opere pubbliche.
[6]I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
[7]Le opere o parti di opere non comprese in detta seconda categoria sono classificate fra le opere idrauliche della 3ª categoria, ed alla loro manutenzione provvedera' il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia, ai sensi dell'art. 38 del citato testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche.
[8]E' fatta pero' eccezione per quelle opere o parti di opere principalmente intese a difendere abitati, le quali sono classificate in 5ª categoria, ed alla cui manutenzione provvederanno i comuni interessati, nel modo stabilito dall'art. 10 del predetto testo unico.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
