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[1]Tanto per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria in virtu' delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, quanto per le altre contemplate nella tabella E annessa alla presente legge, i contributi fissati dall'art. 6 della prima delle indicate leggi, sono cosi' modificati:

[2]7 decimi a carico dello Stato;

[3]1 decimo a carico delle provincie;

[4]2 decimi a carico dei proprietari interessati che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

[5]Qualora pero', connessi e coordinati alle opere di bonifica ed in dipendenza dell'art. 7 della predetta legge 22 marzo 1900, testo unico, venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi verra' ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia o provincie interessate, e ad essi saranno in tutto da applicarsi le disposizioni del precedente articolo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art38 · fonte del testo

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