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[1]Le opere marittime, di cui alla tabella F annessa alla presente legge, sono costruite a spese dello Stato.
[2]Delle dette opere quelle indicate ai numeri 5 e 6, 7 e 8 della tabella medesima sono classificate nella 3ª classe della 2ª categoria per tutti gli altri effetti della vigente legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
