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[1]Le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni, indicati nella tabella G, vengono eseguite a cura e spesa dello Stato.
[2]La manutenzione di tali opere resta pero' a carico dei comuni interessati, i quali vi potranno provvedere in modo analogo a quanto e' stabilito dall'art. 10, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.
[3]Il Governo del Re, ove se ne manifesti la convenienza economica, potra', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
