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[1]Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere dilazioni senza decorrenza di interessi al pagamento delle somme dovute allo Stato dalle tre provincie e dai comuni di Calabria e maturate dal 30 giugno 1901 fino al 31 dicembre 1905, per quote di rimborso o di contributo nelle opere considerate nella legge 8 dicembre 1901, n. 497.
[2]La concessione sara' fatta ripartendo il pagamento in un numero di anni da stabilirsi coi criteri indicati dall'art. 2 della legge predetta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
