Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 149 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori aL. 6000, verra' iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.
tolto: Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sara' ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.
tolto: Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, nelle provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art47 · fonte del testo
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