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[1]Il Consiglio di amministrazione della sezione temporanea si compone di un presidente nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di otto consiglieri.
[2]Ne fanno parte gli ingegneri capi del Genio civile delle tre provincie calabresi e l'avvocato erariale residente in Catanzaro, tre delegati tecnici dei Consigli di amministrazione delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e un delegato del Banco di Napoli.
[3]Ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea sono applicabili le norme prescritte nell'articolo precedente. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 16 agosto 1909, n. 614, convertito, senza modificazioni, dalla L. 21 luglio 1910, n. 579, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Del Consiglio di amministrazione della sezione temporanea faranno parte, oltre le persone indicate nell'art. 50 della legge 25 giugno 1906, n. 255, i RR. intendenti di finanza di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le adunanze del Consiglio di amministrazione avranno luogo, di regola, una volta al mese in Catanzaro".
Testo in vigore dal 26 settembre 1909 al 16 dicembre 2009
