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[1]Il patrimonio iniziale di ciascuna sede sara' impiegato principalmente in prestiti in danaro agli agricoltori per i seguenti oggetti:

[2]1° per la raccolta;

[3]2° per la coltivazione;

[4]3° per le sementi;

[5]4° per i concimi;

[6]5° per le materie anticrittogamiche, insetticide e simili;

[7]6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

[8]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.

[9]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di 2 anni; i secondi a L. 3000, per la durata di 3 anni.

[10]L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art53 · fonte del testo

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