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[1]L'Istituto puo' fare anticipazioni, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie debitamente costituite, che si propongono l'esercizio di una o piu' delle operazioni seguenti:
[2]1° acquistare per conto proprio o di terzi per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
[3]2° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[4]3° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;
[5]4° partecipare con altre Societa' o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;
[6]5° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare, e tutelare, in qualsiasi guisa, gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
