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[1]Alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della Sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le sedi dell'Istituto agrario e saranno adibiti in operazioni di credito:
[2]1° per la costruzione di case coloniche;
[3]2° per la costruzione di stalle;
[4]3° per la costruzione di strade poderali e per la dotazione di acqua potabile ai fondi da colonizzare, mediante pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche cisterne razionali;
[5]4° per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e per impianto di oliveti e frutteti.
[6]Codesti mutui saranno fatti al saggio di interesse non superiore al 4 per cento e il capitale mutuato deve essere restituito a rate e in un tempo non maggiore di 10 anni.
[7]Nei primi tre anni il mutuatario paghera' i soli interessi, negli anni successivi vi si aggiungera' la rata di ammortamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
