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[1]La sezione temporanea ha facolta' di emettere cartelle fino a 5 volte la dotazione dei 6 milioni di che al n. 1° e 2° dell'art. 56, al saggio del 3.75 per cento nei limiti e in corrispondenza dei mutui creati in virtu' dell'art. 17.

[2]La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio, le Societa' d'assicurazione e gli Istituti d'emissione sono autorizzati ad acquistare le dette cartelle, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 2 novembre 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art57 · fonte del testo

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