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[1]((Il capitale iniziale di sei milioni insieme ai frutti formera' il fondo di garanzia. Sara' da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore, di che all'art. 17. A misura che si rendera' disponibile sara' impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
[2]Tale impiego, in ogni caso, dovra' essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'art. 24 per la concessione dei mutui e per la somministrazione rateata delle somme mutuate)).
Testo in vigore dal 11 agosto 1907 al 2 novembre 1919
