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[1]La Sezione temporanea si uniformera' nelle operazioni, che compie, alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario e godra' tutte le agevolazioni e i privilegi nelle medesime contenute.

[2]Scaduto il termine per la concessione dei mutui, la Sezione temporanea funzionera' come istituto liquidatore fino al ricupero dei mutui concessi.

[3]Compiuta la liquidazione, le attivita' residuali saranno divise in parti uguali fra le tre Sedi e versate in aumento del patrimonio rispettivo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art59 · fonte del testo

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