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E' accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal Governo del Re all'introduzione nello Stato a daziato sospeso, inviati da stranieri ed italiani residenti all'estero in dono ai calabresi danneggiati dal terremoto, di cui agli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art6 · fonte del testo

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