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[1]Agli effetti della presente legge sara' proposto il vincolo forestale, tenuto conto degli elenchi esistenti, su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o quando, comunque, interessa di rimboscarli o di regolarvi il pascolo per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.
[2]Le proposte fatte, previo l'accertamento, ove occorra, delle condizioni dei luoghi, dalle ispezioni forestali di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte, per la definitiva decisione, ad una Commissione provinciale composta del presidente o vice-presidente del tribunale, dell'ispettore forestale, d'un ingegnere del Genio civile e da due delegati del Consiglio provinciale scelti fuori del suo seno nei modi indicati nell'art. 49 e quindi riportate in apposito elenco.
[3]Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
