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[1]Agli effetti della presente legge sara' proposto il vincolo forestale, tenuto conto degli elenchi esistenti, su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o quando, comunque, interessa di rimboscarli o di regolarvi il pascolo per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

[2]Le proposte fatte, previo l'accertamento, ove occorra, delle condizioni dei luoghi, dalle ispezioni forestali di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte, per la definitiva decisione, ad una Commissione provinciale composta del presidente o vice-presidente del tribunale, dell'ispettore forestale, d'un ingegnere del Genio civile e da due delegati del Consiglio provinciale scelti fuori del suo seno nei modi indicati nell'art. 49 e quindi riportate in apposito elenco.

[3]Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art67 · fonte del testo

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