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[1]Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagl'incendi, non sara' permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potra' essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

[2]Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3ª).

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art72 · fonte del testo

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