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[1]Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria di cui all'articolo 84, sono stabiliti i premi seguenti:
[2]fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito da accertarsi mediante sopraluogo dell'ispettore forestale non meno di cinque anni dopo il piantamento e la seminagione;
[3]fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
[4]Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio.
[5]Annualmente la Commissione provinciale stabilira' la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 17 della tabella A.
[6]L'amministrazione somministrera' gratuitamente semine e piantine.
[7]I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio, dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria, di cui all'articolo 84, assoggettarsi alla osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sara' preparato dall'ispezione forestale. La decadenza sara' pronunziata dalla Commissione provinciale su proposta dell'ispezione forestale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
