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Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessita', potra' il Ministero di agricoltura, sulla proposta della Commissione provinciale, avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennita', si provvedera' nei limiti delle somme assegnate al n. 17 della tabella A.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art75 · fonte del testo

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