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Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessita', potra' il Ministero di agricoltura, sulla proposta della Commissione provinciale, avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennita', si provvedera' nei limiti delle somme assegnate al n. 17 della tabella A.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
