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[1]Colla somma annuale stabilita al n. 17 della tabella A il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedera' direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, compresi nella zona vincolata, e di tutti i terreni dei privati acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascoli montani. Si provvedera' pure colla stessa somma alla costruzione di case di guardia, delle siepi o delle stradelle, che saranno necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

[2]La spesa sara' ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale e' obbligatoria.

[3]Tutti i terreni da rimboschirsi a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali e quelli acquistati o espropriati a scopo di rimboschimento, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Della rendita netta dei terreni delle provincie e dei comuni sara' ad essi attribuita una quota rispondente alla rendita che si percepiva precedentemente dagli enti proprietari.

[4]A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedera' a suo tempo al reparto della rendita netta, di cui sopra ai termini del regolamento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art76 · fonte del testo

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