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[1]Con la somma di che all'articolo precedente sara' aumentato almeno di L. 5000 il contributo governativo annuale per ciascuna delle scuole di arti e mestieri di Catanzaro, di Cosenza e della scuola d'arte applicata all'industria di Reggio Calabria.
[2]Le dette scuole saranno, con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, trasformate e riordinate, in base alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed agli ordinamenti vigenti per le scuole industriali di ugual grado.
[3]Viene concesso il sussidio annuo di L. 10,000 per la scuola di setificio e tintoria da istituirsi nell'orfanotrofio femminile della Stella in Catanzaro; un sussidio di L. 2000 alla scuola di tessitoria all'orfanotrofio femminile di Cosenza e un maggior sussidio annuo di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo.
[4]La somma residuale dello stanziamento sara' impiegata per costruire i nuovi laboratori necessari per la scuola di setificio, per l'ampliamento di edifizi, per istituzioni di officine e per acquisto di materiale nelle scuole di arti e mestieri di Catanzaro e Cosenza, e della scuola di arte industriale di Reggio Calabria; e, successivamente, per contributo governativo all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri comuni delle provincie suddette.
[5]Lo statuto di queste nuove scuole sara' approvato con decreto Reale sopra proposta del ministro predetto.
[6]Si provvedera' pure con detta somma alla sorveglianza sulle scuole industriali e commerciali delle tre provincie per mezzo di un ispettore locale da nominarsi per concorso, aggregandolo agli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
