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[1]Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto e a cominciare dal 1° gennaio 1907, i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni, purche' siano censiti con estimo proprio.
[2]Le somme sgravate non saranno reimposte ma andranno in diminuzione del contingente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
