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[1]I terreni privati sottoposti dai loro proprietari a rimboschimento saranno esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni 15 quando si tratti di cedui e di terreni resi saldi con l'inerbamento e con i pascoli montani. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione, ma andra' in diminuzione del contingente.
[2]Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte e corredata da un certificato dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'ispezione forestale e' tenuta a rilasciare tale certificato, praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 17 della tabella A, e desumendo i dati dai registri catastali.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
